PROGRAMMA “INTERSPORT CLUB” REGOLAMENTO, TERMINI E CONDIZIONI

ART. 1 – PREMESSE

La società Endeka Sport 2023 S.r.l. con sede legale in Curno (BG), Via Lega Lombarda n. 45 – C.F. - P.IVA 04696560160 (di seguito, “Endeka”) ha indetto il Programma “Intersport Club” (di seguito, il “Programma”).

Il presente Regolamento del Programma “Intersport Club” (di seguito, il “Regolamento”) disciplina le modalità di partecipazione e svolgimento del Programma, nonché i termini e le condizioni di adesione allo stesso.

Per ogni informazione in merito al Programma e/o al Regolamento è possibile consultare la sezione del sito www.intersport.it (di seguito, il “Sito”).

 

ART. 2 – REQUISITI DI ADESIONE AL PROGRAMMA

Possono aderire al Programma tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al momento di iscrizione al Programma (di seguito, il “Partecipante”).

Il Programma si rivolge al Partecipante c.d. “consumatore finale”, con esclusione degli operatori economici che non potranno aderire.

Endeka si riserva dunque il diritto di non procedere alla vendita nei confronti di quest’ultimi.

In caso di violazione, varrà quanto previsto al successivo art. 7.

L’adesione al Programma è gratutita e non è necessario alcun acquisto per diventare Partecipante.

Il Partecipante che intende aderire al Programma potrà iscriversi in negozio o sul Sito indicando un (valido) indirizzo e-mail e completando il processo di registrazione.

Al Partecipante verrà chiesto di fornire i propri dati personali, dopo aver preso visione di un’idonea informativa predisposta in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dopo aver manifestato i consensi relativi al trattamento.

Al termine dell’iscrizione, il Partecipante potrà accedere alla propria area personale presente sul Sito sia per verificare il proprio accumulo punti sia per modificare – in ogni momento – i propri dati personali e i consensi privacy.

L’adesione al Programma prevede l’accettazione del presente Regolamento.

 

ART. 3 – DURATA

Il Programma avrà validità dal giorno 8 giugno 2024 al 7 giugno 2025.

 

ART. 4- AMBITO TERRITORIALE

Il Programma è valido su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e riguarda i punti vendita recanti l’insegna “Intersport Superstore” e il sito online www.intersport.it.

 

ART. 5 - DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Una volta completata la procedura di adesione al Programma, al Partecipante sarà assegnato un codice identificativo personale non cedibile (di seguito, il “Codice Intersport Club”).

Per poter usufruire di tutti i benefici del Programma e per poter ottenere il riconoscimento dei punti, il Partecipante dovrà sempre utilizzare il proprio Codice Intersport Club.

Lo stesso dovrà essere esibito prima dell’emissione dello scontrino o della ricevuta d’acquisto.

La presentazione del codice successivamente all’acquisto non darà diritto all’accredito dei punti. Analogamente, per gli acquisti on line, non sarà ammesso l’accredito successivo di punti relativi ad acquisti effettuati senza aver eseguito l’accesso al Sito con le credenziali definite al momento della registrazione.

I punti saranno emessi solo a seguito dell’effettivo pagamento dei prodotti e non saranno emessi, invece, per eventuali acconti versati dal Partecipante.

Ogni Partecipante potrà essere titolare soltanto di un Codice Intersport Club.

Si precisa che per gli acquisti effettuati sul Sito, potranno essere disponibili due tipologie di consegna:

  • Home delivery: in questo caso l’accredito dei punti avverrà automaticamente alla spedizione dell’ordine, a condizione che il Partecipante abbia effettuato l’accesso al Sito con le credenziali definite al momento della registrazione;
  • Click & Collect: l’accredito dei punti avverrà automaticamente alla spedizione presso il negozio prescelto, a condizione che il Partecipante abbia effettuato l’accesso al Sito con le credenziali definite al momento della registrazione.

L’acquisto di carte regalo (c.d. Gift Card) da parte del Partecipante non darà diritto all’accredito di punti. Tuttavia, generano punti tutti i metodi di pagamento, compresi quelli effettuati con Gift Card. Eventuali buoni sconto utilizzati non concorreranno all’accumulo di punti. 

In caso di reso dei prodotti (sia presso i punti vendita che sul Sito) i relativi punti verranno decurtati.

In ogni momento il Partecipante potrà cancellarsi dal Programma, e contestualmente eliminare il proprio account dal Sito, accedendo alla propria area personale. Se l’iscrizione viene cancellata, i punti rimanenti saranno eliminati.

Il Programma prevede il riconoscimento di 1 (un) punto ogni 1 (un) euro di spesa arrotondato per difetto (es. 1,99 € = 1 punto) ed è valido sia per i prodotti acquistati presso i punti vendita “Intersport Superstore” sia sul sito www.intersport.it.

Non contribuiranno al riconoscimento dei punti le spese di spedizione e le eventuali spese di montaggio.

Per tutta la durata del Programma, i punti accumulati dai Partecipanti daranno diritto a richiedere premi che consisteranno in sconti da utilizzare per l’acquisto dei prodotti commercializzati da Endeka nei punti vendita “Intersport Superstore” e sul sito www.intersport.it.

In particolare, i premi sconto (Buoni Intersport Club ) sono richiedibili al raggiungimento del relativo target minimo, secondo la seguente tabella:

Punti Buono Intersport Club
100 € 5,00
Multipli di 100 - 1 unico buono del valore corrispondente (es. 200 pounti -> 1 buono da €10,00); oppure
- più buoni per ogni 100 punti (es. 200 punti -> 2 buoni da € 5,00)

 

I Buoni Intersport Club potranno essere richiesti autonomamente dal Partecipante dalla propria area riservata sul Sito. Il Partecipante potrà quindi decidere di utilizzare tutti i punti in un’unica soluzione richiedendo il Buono Intersport Club equivalente al punteggio accumulato oppure potrà chiedere l’emissione di un Buono Intersport Club parziale, ovvero corrispondente ad un punteggio inferiore a quello accumulato, come descritto nella tabella che precede.

Tutti i punti non richiesti entro la durata del Programma come definita all’art. 3 saranno cancellati, senza possibilità alcuna di recupero.

Inoltre, si precisa che i Buoni Intersport Club:

  • sono redimibili solo dai clienti che abbiano completato la registrazione, on line e in store;
  • non sono cedibili (parimenti, i punti accumulati da un Partecipante non potranno essere ceduti o trasferiti ad un altro Partecipante);
  • sono validi sul prezzo di vendita finale esposto;
  • non sono cumulabili tra loro, né con altri buoni sconto (es. buono sconto compleanno, buono sconto next purchase, sconto newsletter, etc.);
  • hanno validità di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione;
  • non possono essere in alcun modo liquidati in denaro o utilizzati per acquisti il cui ammontare sia inferiore al valore del buono;
  • devono essere utilizzati in un’unica soluzione, non sono frazionabili, non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto;
  • possono essere utilizzati su tutti i prodotti;
  • in caso di reso, lo sconto applicato per l’utilizzo del buono (valore del buono) decade. Verrà rimborsato esclusivamente l’importo pagato per l’articolo, non il risparmio dovuto all’utilizzo del buono stesso.

 

ART. 6 –VANTAGGI

I Partecipanti al Programma Intersport Club, oltre ad accumulare punti per ottenere i Buoni Intersport Club, potranno godere dei seguenti benefici:

  • campagna “buon compleanno”: sconto del 20% dal prezzo di listino valido sull’intero acquisto/ordine, fatta eccezione per i prodotti della categoria elettronica (per tali intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo orologi multifunzione, dispositivi GPS, ciclocomputer, elettrostimolatori, monopattini elettrici, biciclette elettriche). Detto buono sarà riconosciuto al Partecipante se la data del compleanno ricade nel periodo di validità del Programma. Il Partecipante riceverà via e-mail il buono che dovrà essere utilizzato tassativamente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Inoltre, il buono legato alla “campagna compleanno”:

> è redimibile solo dai clienti che abbiano completato la registrazione, on line e in store

> non è cumulabile con altri buoni sconto (es. Buoni Intersport Club, buono sconto next purchase, sconto newsletter, etc.);


> è utilizzabile sia on line che in store;

> non è prevista una soglia minima di spesa.

  • esclusivamente per gli acquisti in negozio, possibilità di effettuare il cambio dei prodotti entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di acquisto con il reso del prodotto e il contestuale acquisto di un prodotto di pari valore o superiore, al netto dell’utilizzo di eventuali sconti. Endeka si riserva di non procedere in tal senso, qualora i prodotti non vengano resi integri e nelle medesime condizioni di vendita (es. dotati di cartellini e relative confezioni).

 

ART. 7 – ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA

Endeka si riserva la facoltà di escludere dal Programma il Partecipante che:

  • abbia violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;
  • abbia assunto una condotta non aderente al Regolamento;
  • abbia fornito informazioni false/non veritiere al momento di iscrizione al Programma o successivamente, in sede di variazione/aggiornamento dei propri dati;
  • abbia eseguito transazioni di acquisto risultate fraudolente.

L’esclusione dal Programma comporta l’azzeramento dei punti.

 

ART. 8 - VARIE

La partecipazione al Programma è disciplinata secondo le modalità specificate nel presente documento.

Endeka potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al Regolamento, pubblicando le nuove versioni sul Sito.

L’utente deve conoscere sempre i termini e le condizioni aggiornati. L’ultima versione del Programma è riportata su www.intersport.it.

Endeka declina ogni responsabilità per errori di sistema o malfunzionamento del Programma o qualsiasi conseguenza derivante.

 

ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente Regolamento è applicabile la legge italiana.

Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione del Regolamento sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo).

 

Aggiornato giugno 2024